Di seguito è riportato l’articolo delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile come modificato dalla legge di Riforma del Condominio emanata il 18 Novembre 2012 ed entrata in vigore il 18 Giugno 2013. E’ riportato anche il testo precedente, una sezione dove sono riportati eventuali commenti all’articolo ed anche una sezione riportante eventuali note.
- I Comma
La disposizione del primo comma dell`articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall`articolo 1117 del codice.
- II Comma
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall`assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell`articolo 1136 del codice stesso.